Certificato di Agibilità….Si o No?

Il Testo Unico in materia edilizia (entrato in vigore definitivamente il 30 giugno 2003), prevede che il certificato di agibilità deve essere richiesto solo per:

Nuove costruzioni;
Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza;


Pertanto a partire dall’entrata in vigore del T.U. sull’edilizia il certificato deve essere richiesto dal venditore e consegnato all’acquirente necessariamente solo per i nuovi edifici (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguiti talune tipologie di interventi edilizi.

Non sussiste invece nessun obbligo di richiedere e consegnare il certificato per le vecchie costruzioni che non siano state oggetto di interventi successivamente all’entrata in vigore del DPR 380/2001.

Agenzia Immobiliare Sabina

certificato di agibilità

Articolo precedente

Pergola o Tettoia ?

Confronta Strutture

Confronta