DENUNCIA SUCCESSIONE
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GUIDA RAPIDA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
Sono obbligati alla presentazione:
- gli eredi;
- i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un singolo bene, ad esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità);
- i curatori, in caso di eredità giacenti;
- altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento;
- i trust.
La successione non ha un costo uguale per tutti. La spesa dipende da tanti fattori, come il valore del patrimonio e il tipo di rapporto che legava il successore al defunto (coniuge, figlio, parente, amico, ecc. ). Le principali imposte che i successori sono tenuti a pagare alla morte del defunto sono:
- imposta di successione;
- imposta catastale e imposta di trascrizione o anche detta ipotecaria.
Aliquote di successione:
- coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell’eredità;
- fratelli e sorelle: 6%, con franchigia di € 100.000,00;
- altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
- tutti gli altri soggetti: 8% senza franchigia.
In caso di beneficiario portatore di handicap grave, la franchigia applicabile è di € 1.500.000,00.
E’ opportuno ricordare che la successione di beni immobili è comunque soggetta alle imposte ipotecaria e catastale, nella misura rispettiva del 2% e dell’1%, da versare con il mod. F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Qualora per gli eredi (anche solo per uno di essi) sussistano tutte le condizioni per usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 200,00 (€ 168,00 fino al 31 dicembre 2013).
- certificato di morte;
- documenti e codici fiscali di tutti i soggetti;
- atto notorio sostitutivo degli eredi da richiedere presso il comune;
- certificazioni degli istituti di credito comprovanti il saldo alla data del decesso;
- testamento con relativa pubblicazione nel solo caso di successione testamentaria.
Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:
- beni immobili in genere, ovvero case, locali commerciali, terreni di qualsiasi classe (agricoli o edificabili);
- opere d’arte;
- conti correnti bancari e postali;
- azioni, obbligazioni, fondi fiduciari;
- partecipazioni in società (con casi di esenzione che vedremo più avanti);
- beni di lusso (es. barche);
- oro, gioielli e beni contenuti in cassette di sicurezza o plichi chiusi;
- denaro.
Sono esclusi dalle tasse di successione:
- titoli di debito pubblico come i BOT (di vario tipo), i CCT e altri titoli di Stato equiparati;
- aziende familiari e partecipazioni sociali, se le aziende hanno sede in Italia e se i beneficiari proseguono l’attività dell’impresa o ne detengano il controllo per almeno 5 anni;
- TFR e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi;
- crediti verso lo Stato (es. rimborso di spese o contributi);
- beni culturali;
- veicoli iscritti al PRA, perché sono sottoposti a tassazione specifica.
La presentazione delle successioni è sempre obbligatoria quando nell’asse ereditario sono presenti immobili. L’obbligo di dichiarazione non sussiste in caso di successione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta quando l’attivo ereditario ha un valore non superiore a € 100.000 (€ 25.823 al 13 dicembre 2014) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (Decr.Lgs. n 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014).
La denuncia va presentata entro 12 mesi. Nel caso di omessa dichiarazione, è dovuta una sanzione che va da € 250,00 a € 1.000,00 se non sono dovute imposte di successione, mentre dal 120% al 240% dell’imposta qualora sia dovuta. Nel secondo caso, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione è ridotta della metà.
Entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio, solo così infatti i beni riporteranno i nominativi del nuovo proprietario.